Diritto Oblio AvvocatiTra le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento 679/2016 in materia di Privacy (anche detto G.D.P.R., General Data Protection Regulation) sicuramente il diritto all’oblio rappresenta una delle più interessanti per i cittadini che ogni giorno condividono le loro informazioni personali sul web e desiderano cancellare dati personali.  Il diritto ad essere cancellati può essere esercitato sia dal singolo direttamente sia per il tramite di un avvocato, che aiuti ed assista l’utente nella procedura di richiesta di rimozione dei dati personali da internet. Infatti, l’interessato può autonomamente chiedere a Google di cancellare le informazioni personali compilando un apposito modulo, già predisposto dal motore di ricerca, dove dovrà indicare tutte le URL da rimuovere (ovvero gli indirizzi dei singoli siti web/pagine web dove compaiono le informazioni da rimuovere) e scrivere una breve motivazione (max 1000 caratteri) delle ragioni a supporto della richiesta.

Il singolo utente può anche decidere di esercitare il diritto all’oblio direttamente chiedendo  al webmaster del sito internet di eliminare i dati personali dai risultati di ricerca trattati in violazione del G.D.P.R.; in questo caso, si consiglia di contattare il Titolare del trattamento nominato ai sensi del Regolamento europeo, chiedendo di cancellare le informazioni personali alla luce della disciplina dettata in materia di privacy. In entrambi i casi, l’interessato può agire da solo per chiedere il rispetto del diritto alla reputazione web ed alla rimozione dei contenuti falsi o inesatti correlati al suo nominativo. Vi sono tuttavia dei casi in cui si rende necessaria l’assistenza di un avvocato, al fine di aumentare le probabilità di successo della procedura di cancellazione dei dati personali dal web. Ad esempio, nel caso in cui il motore di ricerca o il webmaster non abbiano dato riscontro o si siano rifiutati di procedere con la rimozione delle URL segnalate, l’interessato dovrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 G.D.P.R.; sebbene tale procedura non richieda per legge la presenza di un avvocato, la professionalità e la competenza di un professionista legale incrementa le chances di ottenere un provvedimento positivo. La procedura innanzi al Garante infatti richiede una profonda conoscenza della normativa in materia di Privacy, alla luce delle importanti modifiche introdotte dal Legislatore europeo e, ad ultimo, da quello nazionale con il decreto di adeguamento al G.D.P.R.

Infine, l’assistenza di un legale è invece necessaria nel caso in cui l’interessato voglia ottenere la cancellazione di informazioni false, inesatte o, nel peggiore dei casi, diffamatorie e, allo stesso tempo, chiedere il risarcimento dei danni subiti. In queste ipotesi l’utente, rappresentato dal suo avvocato, potrà proporre ricorso al Tribunale competente per territorio, facendo valere il proprio diritto all’oblio contro il singolo sito e/o giornale o, in alternativa, il motore di ricerca, e chiedendo allo stesso tempo di essere risarcito dei danni causati dalla diffusione in rete dei propri dati personali.

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